Il fenomeno dell’insider trading

Cos'è l'efficienza di mercato

I compiti caratterizzanti i mercati finanziari sono lo scambio e il trasferimento di risorse, la riduzione dei costi di transazione, la formazione dei prezzi e delle informazioni su operatori e strumenti finanziari. In base a come queste funzioni sono svolte è possibile distinguere tre forme di efficienza: tecnico-operativa, allocativo-funzionale, informativa.I compiti caratterizzanti i mercati finanziari sono lo scambio e il trasferimento di risorse, la riduzione dei costi di transazione, la formazione dei prezzi e delle informazioni su operatori e strumenti finanziari. In base a come queste funzioni sono svolte è possibile distinguere tre forme di efficienza: tecnico-operativa, allocativo-funzionale, informativa.La prima forma di efficienza si consegue facilitando gli scambi e riducendo al minimo i costi di transazione per gli operatori del settore: un mercato si definisce efficiente a livello tecnico-operativo se permette ai trader e agli intermediari di negoziare gli asset nel momento in cui ne hanno bisogno, per la quantità richiesta e al prezzo che preferiscono. L’efficienza allocativo-funzionale riguarda l’efficiente trasferimento di risorse e di rischi tra le controparti. Questa forma misura quanto il mercato riesce a garantire relativamente al massimo livello di soddisfazione per gli operatori attraverso gli scambi, sia in termini di reperimento di nuovo capitale che di bilanciamento dell’esposizione a vari tipi di rischio e si realizza quando i prezzi di mercato sono adeguati a indirizzare gli investimenti di capitale verso gli usi maggiormente desiderabili per la collettività. L’efficienza informativa, invece, riflette la capacità di un mercato di esprimere attraverso il prezzo tutte le informazioni disponibili. Il prezzo di uno strumento finanziario è sensibile rispetto ad alcune variabili, ovvero le prospettive di crescita, il profitto dell’impresa emittente e i cambiamenti delle condizioni macroeconomiche, settoriali e aziendali e quando si avvertono delle mutazioni, il valore dell’impresa cambia in positivo o in negativo. L’informazione di tale variazione arriva sul mercato e i trader valutano sulla base di questa se acquistare o vendere l’azione in questione. La decisione di acquisto o vendita ha, a sua volta, un’influenza sul prezzo di mercato dell’asset ed è proprio per questo che un mercato si dice efficiente in senso informativo quando il prezzo risponde con prontezza e precisione all’informazione rilasciata. Eugene Fama, professore dell’University of Chicago, ha classificato tre forme di efficienza informativa: efficienza in forma debole che implica che il prezzo di un titolo rifletta solo le informazioni rappresentate dai prezzi e dai volumi storici del titolo stesso; efficienza in forma semi-forte comporta che il prezzo esprima tutte le informazioni pubblicamente disponibili, desumibili da bilanci o comunicati stampa; efficienza in forma forte se il prezzo ingloba tutte le informazioni relative al titolo, sia pubbliche che private. Pertanto, nella situazione di efficienza in forma forte non esiste alcuna informazione di pubblico dominio o riservata che consenta ad un operatore di conseguire un extra-rendimento. Osservazioni empiriche svolte sui mercati hanno, tuttavia, dimostrato che gli insider aziendali, ovvero i soggetti di vertice in una società, riescono a realizzare rendimenti anomali proprio sfruttando informazioni che non sono ancora disponibili a tutta la platea di investitori.

Insider trading

La negoziazione di attività finanziarie da parte di operatori che hanno un accesso privilegiato a informazioni private sulla società emittente è proibita per legge. L’insider trading, infatti, è un reato compiuto da chi, essendo in possesso di tale tipologia di informazioni, le utilizza per compiere operazioni speculative su strumenti finanziari oppure le comunica ai terzi fornendo consigli sulla base di esse. Un’informazione si definisce privilegiata quando il pubblico non ne dispone e concerne strumenti finanziari o loro emittenti, tale per cui se resa pubblica sarebbe idonea a produrre effetti significativi sul prezzo, per questo è anche definita price sensitive. Il reato di abuso di informazioni privilegiate può assumere tre configurazioni specifiche: insider trading, tipping e tuyautage. Nel primo caso si ha la vera e propria compravendita di titoli da parte di un insider che in virtù della posizione ricoperta ha accesso alle informazioni private che possono permettergli di speculare sul prezzo. Il tipping, invece, si verifica quando un soggetto in possesso di queste informazioni societarie le comunica ai terzi al di fuori del normale esercizio professionale. La condotta di tuyautage, infine, è assunta da chi raccomanda o induce altri, sempre sulla base di informazioni price sensitive, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni sui titoli utilizzando come leva sul prezzo le informazioni stesse.La negoziazione di attività finanziarie da parte di operatori che hanno un accesso privilegiato a informazioni private sulla società emittente è proibita per legge. L’insider trading, infatti, è un reato compiuto da chi, essendo in possesso di tale tipologia di informazioni, le utilizza per compiere operazioni speculative su strumenti finanziari oppure le comunica ai terzi fornendo consigli sulla base di esse. Un’informazione si definisce privilegiata quando il pubblico non ne dispone e concerne strumenti finanziari o loro emittenti, tale per cui se resa pubblica sarebbe idonea a produrre effetti significativi sul prezzo, per questo è anche definita price sensitive. Il reato di abuso di informazioni privilegiate può assumere tre configurazioni specifiche: insider trading, tipping e tuyautage. Nel primo caso si ha la vera e propria compravendita di titoli da parte di un insider che in virtù della posizione ricoperta ha accesso alle informazioni private che possono permettergli di speculare sul prezzo. Il tipping, invece, si verifica quando un soggetto in possesso di queste informazioni societarie le comunica ai terzi al di fuori del normale esercizio professionale. La condotta di tuyautage, infine, è assunta da chi raccomanda o induce altri, sempre sulla base di informazioni price sensitive, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni sui titoli utilizzando come leva sul prezzo le informazioni stesse.Come detto, queste pratiche sono vietate sia dall’ordinamento italiano che da quello europeo; in particolare, questo reato è disciplinato nel decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria e nella successiva legge n.62 del 2005 che recepisce la normativa europea sugli abusi di mercato, la direttiva 2003/6/CE. È previsto da tale disciplina che chiunque utilizzi a proprio vantaggio e a danno del mercato informazioni sensibili e chiunque compia le stesse operazioni dopo aver ottenuto tali informazioni è punito con la reclusione da 3 a 8 anni e con una multa dai duecentomila ai tre milioni di euro. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito quando, in relazione alla gravità del reato, per le qualità personali dell’insider o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito, la multa appare comunque inadeguata pur se applicata nel suo importo massimo. In Italia è la CONSOB il soggetto a cui spetta il controllo sugli abusi del mercato.

Le comunicazioni al pubblico

L’articolo 114 del TUF, sul tema delle comunicazioni al pubblico, obbliga gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano a pubblicare tutte le informazioni price sensitive. Tutti coloro che ricoprono ruoli di amministrazione, direzione e controllo in una società quotata, che abbiano accesso ad informazioni privilegiate e che detengano il potere decisionale, incidendo sulle prospettive future dell’emittente o chiunque detenga almeno il 10% del capitale sociale sono obbligati a comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni da loro compiute, anche per interposta persona, sulle azioni della società. Queste misure sono volte alla tutela dei “noise trader”, ovvero di quei soggetti che operano sul mercato affidandosi soltanto alle tendenze storiche osservate e che non hanno la possibilità di effettuare delle analisi tecniche sulle società non possedendo tutte le informazioni necessarie.

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